L’esclusione di Maria Carmen Lorusso dal progetto di ricerca del Policlinico di Bari approda dinanzi ai giudici amministrativi. L’ex consigliera comunale ha presentato ricorso al Tar per contestare l’annullamento della selezione e la revoca del contratto, chiedendo la sospensiva del provvedimento adottato dalla direzione generale dell’ospedale pugliese.
La decisione dell’azienda ospedaliera barese di revocare l’assegnazione dell’incarico di ricerca nell’ambito del progetto oncologico Ubuntu viene ora vagliata dalla magistratura amministrativa. Maria Carmen Lorusso – assistita dal legale Pasquale Procacci – ha impugnato la delibera firmata dal direttore generale Antonio Sanguedolce, con la quale l’ente sanitario ha annullato in autotutela l’esito della selezione pubblica svoltasi in primavera e il successivo contratto di collaborazione da venticinquemila euro. L’udienza in camera di consiglio davanti alla Prima sezione del Tar di Bari – guidata dal relatore Rotondano – è stata fissata per il ventuno ottobre, contesto nel quale si costituiranno anche il Policlinico e la Regione Puglia, rappresentata dall’avvocato Isabella Fornelli.
Alla base del provvedimento di esclusione vi è la contestazione avanzata dagli uffici regionali e recepita dal Policlinico circa presunte irregolarità e difetti di veridicità nelle dichiarazioni rese durante l’iter di candidatura e alla stipula dell’accordo. Secondo la tesi sostenuta dalla Regione, la condizione di imputata della quarantenne barese nel procedimento giudiziario denominato Codice Interno risulterebbe incompatibile con lo svolgimento di incarichi presso il servizio sanitario pubblico, venendo meno il necessario rapporto fiduciario con l’istituzione. La vicenda ha visto inoltre l’avvio di accertamenti da parte della Procura di Bari – con acquisizione di atti eseguita dalla Guardia di Finanza – e riguarda un dipartimento oncologico diretto dal medico Camillo Porta, struttura in cui in passato ha operato anche il padre della donna, l’ex primario Vito Lorusso.
Di orientamento opposto la linea difensiva tracciata dall’avvocato Pasquale Procacci – i cui argomenti evidenziano come la pendenza penale fosse stata formalmente segnalata negli allegati alla domanda – la quale sostiene che la semplice pendenza di un giudizio non costituisse causa ostativa prevista dal bando, trattandosi di un soggetto formalmente incensurato. Il collegio giudicante sarà dunque chiamato a pronunciarsi sulla legittimità degli atti adottati dall’amministrazione e sulla richiesta di sospensione dell’efficacia dell’annullamento.
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