Normativa docenti sul monte ore annuale

Una questione che, talvolta, emerge all’inizio dell’anno scolastico è quella relativa all’interpretazione del calendario scolastico annuale, così come programmato dalle regioni e, alla richiesta, da parte di alcuni DS di recuperare i giorni di servizio “non effettuati” in conseguenza della fissazione dell’inizio dell’anno scolastico in una data infrasettimanale. Si deve rammentare che il DPR 20 marzo 2009, n. 89 stabilisce che il monte ore annuo obbligatorio, per la scuola secondaria di primo grado,   viene calcolato su 33 settimane ed è di 990 ore (compreso approfondimento) e viene già prevista una settimana in più, queste ore vanno a costituire il monte ore obbligatorio annuale. Se il monte ore annuo obbligatorio viene già calcolato, per legge, su 33 settimane, ciò significa che ai docenti non può essere imposto l’obbligo di effettuare giorni di disponibilità o di lezione oltre il numero di giorni già stabilito sia dal DPR 89 che dal calendario scolastico regionale che al DPR si adegua. In sostanza, a prescindere dal giorno di inizio delle lezioni (che può cadere in un giorno qualsiasi della settimana), il calendario scolastico regionale, conformemente al dpr 89, stabilisce le date di inizio e termine delle lezioni (già comprendendo le festività previste per legge, oltre alla festività del santo patrono) in modo tale che siano sempre garantite le 33 settimane annue di lezione. In sostanza, a prescindere dalla circostanza che il giorno inizio delle lezioni per l’anno scolastico in corso cada di lunedì o in un altro giorno della settimana, il calendario scolastico contempla sempre il numero di settimane e di ore previste dal dpr n. 89. Anzi, i calendari scolastici di tutte le regioni italiane, compresa la Puglia, comprendono addirittura una settimana in più rispetto al numero previsto dal dpr, proprio per consentire eventuali adattamenti e non nel senso che i docenti debbano effettuare una settimana in più di lezione, ma nel senso di consentire eventuali aggiustamenti ed eventuali sospensioni dell’attività didattica che vengono compensate con la settimana in più già contemplata dal calendario scolastico regionale. Pertanto, la circostanza che l’anno scolastico inizi, per esempio, di mercoledì non incide sul numero complessivo di settimane e di ore da espletarsi, dato che il calendario scolastico regionale calcola il monte ore e settimanale a prescindere dal giorno di inizio delle lezioni e sempre in conformità al dpr 89, garantendo le 33 settimane di lezione. Agli alunni, quindi, è sempre assicurato di poter fruire del monte ore di lezioni e del numero di settimane annue di lezione stabilito dal DPR 89, sulla base del quale è articolato l’anno scolastico di ogni regione italiana. Ciò significa che i docenti che hanno effettuato il proprio orario settimanale, per esempio nel dal mercoledì al sabato (dato che le settimane scolastiche come stabilito dal calendario scolastico regionale iniziano in linea di massima dal 15 settembre e terminano il 30 giugno, proprio inserendo nel calcolo anche una settimana in più di lezione per consentire eventuali adattamenti scuola per scuola) non hanno l’obbligo di recuperare né ore né settimane, ma al contrario tutte le ore espletate dal docente fuori dal proprio orario settimanale  devono essere retribuite o compensate con ore di permesso.

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Avv. Cosimo Martino

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