Software e prodotti difettosi: la nuova direttiva UE spiegata da Codici

L’evoluzione dei mercati digitali richiede un adeguamento sistematico dei quadri normativi posti a tutela del contraente debole. In questo solco si colloca la Direttiva (UE) 2024/2853, destinata a modificare in modo incisivo il regime della responsabilità civile da prodotto difettoso. La principale innovazione dogmatica consiste nel superamento della storica distinzione tra bene materiale e programma informatico: con il nuovo testo europeo, il software viene formalmente equiparato a un “prodotto”.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2026 per recepire il provvedimento nell’ordinamento interno. L’associazione per i diritti dei consumatori Codici ha avviato un’attività di analisi del testo, evidenziando gli snodi giuridici di maggiore rilievo.

Sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, la disciplina previgente evidenziava una lacuna nell’attribuzione di responsabilità per malfunzionamenti legati ad applicazioni, algoritmi e aggiornamenti di sistema.

«Si tratta di una modifica di grande rilievo perché supera un’incertezza normativa che per decenni ha caratterizzato il diritto europeo — spiega l’avvocato Antonella Votta, responsabile del Settore Privacy e Nuove Tecnologie di Codici —. Sino ad oggi il software non era disciplinato in modo espresso dalla normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso, generando complessità probatorie per i cittadini danneggiati da malfunzionamenti digitali».

Il testo normativo introduce tre elementi cardine:

  • Estensione dell’ambito oggettivo: rientrano nella fattispecie i software stand-alone, le app mobili, i sistemi gestiti tramite intelligenza artificiale e le patch di aggiornamento.
  • Rimodulazione dell’onere della prova: viene previsto un alleggerimento del carico probatorio a favore del consumatore, tenuto conto dell’asimmetria informativa e della complessità tecnica dei sistemi informatici.
  • Ampliamento del danno risarcibile: il perimetro del pregiudizio indennizzabile comprende ora la perdita o la corruzione dei dati personali o patrimoniali, unitamente ai danni alla salute psicologica purché medicalmente accertati.

Un ulteriore profilo da evidenziare attiene alla solidarietà passiva dei soggetti coinvolti nella catena di distribuzione. La responsabilità per vizi o difetti potrà essere fatta valere non soltanto nei confronti dello sviluppatore originale, ma anche verso importatori, distributori e fornitori di servizi che apportino modifiche sostanziali al codice sorgente o all’operatività del programma.

«La vera sfida sarà trasformare questo intervento normativo in uno strumento concretamente utilizzabile dai cittadini — conclude l’avvocato Votta —. Per questa ragione è indispensabile promuovere una corretta informazione preventiva affinché la tutela del diritto non rimanga un principio astratto».

Come contattare l’Associazione Codici

L’associazione Codici ha attivato un canale di supporto dedicato ai cittadini per controversie legate a software, servizi digitali e contratti tecnologici. È possibile mettersi in contatto con la struttura tramite i seguenti recapiti ufficiali:

  • Telefono: 06 5571996
  • WhatsApp (messaggi): 375 7793480
  • E-mail: segreteria.sportello@codici.org

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Aurelio De Sanctis

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