Una riflessione giuridica dell’Avvocato Pavone sul Femminicidio
Cassazionista-Docente in Master per la Sicurezza, Criminalistica e Giustizia Riparativa, Autore di varie pubbli cazioni ed articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia, Diritto dell’Immigrazione e Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane
Sono all’ordine del giorno notizie di Femminicidio ai danni di donne da parte di uomini ni violenti,compagni, partner, mariti, fidanzati che avrebbero dovute amarle, proteggerle, e che,invece,si rivelano assassini. Il Femminicidio è la massima forma di violenza verso la donna che si instaura da svariate ate situazioni, con percosse, segregazioni, violenze fisiche e psicologiche, stupri e qualsiasi for ma di violenza in maniera sistematica in modo graduale con episodi che crescono di inten-itù sità allo scopo di annientare l’identità personale,la dignità e l’integrità fino alla morte. Questo fenomeno è un problema diffuso a livello mondiale ma ha forme ed incidenza ze differenti in ogni Paese e,stando agli ultimi dati, del Viminale, in Italia sono in costantente aumento. Ogni qualvolta che una donna muore per mano dell’uomo che amava non viene distrutta lo solo una vita, ma intere famiglie. E’ compito della nostra Società affrontare e cercare di arginare questa violenza dilagante he che accomuna sempre più donne, unite dal tragico destino sorelle, madri,fidanzate,mo-gli, gli,compagne, di vite spezzate. Seppur qualcosa sia stato fatto negli ultimi anni da parte dei centri anti-violenza,purtrop-po po non risulta sufficiente poiché il numero dei Femminicidi è in aumento e pertanto occorrre re salvaguardare il sesso femminile con ulteriori cambiamenti sociali e culturali. In ogni sua sfaccettatura la violenza sulle donne non è altro che la conseguenza di una Società puramente patriarcale incapace di concepire la donna, un persona autonoma, ma intesa come una proprietà dell’uomo,per cui occorre un impegno mediante una maggiore re educazione familiare e scolastica per abbattere le barriere socio culturali che sono alla origine della violenza. Occorre educare i giovani sin dall’infanzia promuovendo il rispetto della dignità umana na contrastando gli stereotipi di genere che sono alla base della visione errata del ruolo della donna, adottando essenziali strategie volte alla sensibilizzazione che incoraggiano lana cultura dell’accettazione, all’accoglienza e relazioni positive e paritarie, favorendo una na consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti. Il comportamento violento non è mai responsabilità di chi lo subisce,per questo è è fondamentale aiutare le donne a parlare per affrontare il problema, non giustificando le violenze subite, ma a prenderne consapevolezza dell’importanza di denunciare. Promuovere ulteriori centri di ascolto, offrendo protezione, consulenza legale gratuita e sostegno psicologico serve sempre a prevenie l’aggravarsi delle situazioni familiari e non. Occorre introdurre da subito misure cautelari e precautelari alle prime avvisaglie di violen-za, za per un efficace contrasto alla violenza intra familiare. Intervenire immediatamente con provvedimenti e pene più severe per gli uomini che si si macchiano di questi reati, poiché ogni episodio di violenza contro le donne è una sconfitta per tutti,un ostacolo allo sviluppo alla pace e alla realizzazione dei diritti umani, civili e politici per per il raggiungimento di una vera parità tra sessi. Per arrivare ad un cambiamento è necessario un sostanziale impegno, coraggio e determinazione parte di ognuno di noi. Indispensabile ricordare che chi ama non ferisce,non calpesta, ma,soprattutto,non uccide!!. |
Su queste basi,il Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro della Giustizia,del Ministro dell’Interno,del Ministro per la famiglia, e del Ministro per le Riforme istituzio nali ha approvato il 7 Marzo sorso un importante DDL con il quale viene sanzionato con l’ergastolo il grave delitto di Femminicidio oltre ad altri interventi norma tivi per il contrasto alla violenza nei con fronti delle donne e per la tutela processuale delle Vittime.
Il provvedimento del Governo che prevede la “Introduzione del delitto di femmini cidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime” è stato presentato in Senato lo scorso 31 marzo,ed è stato assegnato all’esame della 2ªCommissione permanente Giustizia,in sede redigen te (DDLl.n.1433).
- I contenuti del provvedimento
Il testo affronta,con un intervento ampio e sistematico,le accresciute esigenze di tutela delle Vittime,innanzi evidenziate,per un ormai ricorrente fenomeno di dramma tica attualità derivante dalle condotte di prevaricazione e di violenza commesse nei confronti del sesso debole e del clamore che esse suscitano nell’Opinione pubblica sull’onda del risalto mediatico e di una generale condanna di tali episodi.
Merita,in particolare,di essere segnalato,il testo del nuovo articolo 577-bis che così dispone: (Femminicidio)- “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comun que, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni venti quattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»
A tal fine,con le nuove norme,viene introdotta nel Codice Penale la nuova fattispecie penale del reato di “Femminicidio”che,per l’estrema urgenza di provvedere sul grave fenomeno e per la particolare struttura del reato,il Governo ha proposto all’esame del Par la mento che sia punito con la pena massima
Inoltre,in linea con tale intervento,le circostanze nella commissione del reato diven gono aggravanti con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto compiuto dal respons abile per i delitti previsti dalla Legge del c.d. Codice Rosso,varata dal Legislatore nel 2019 e,più di recente,rimaneggiata con la introduzione di termini più rapidi della Giustizia per le indagini da avviare nell’interesse della Vittima di turno..
In sintesi,il testo approvato ed ora sottoposto all’esame del Parlamento prevede:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di Codice Rosso;
- specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della Vittima di Femmini cidio;
- il parere,non vincolante, della Vittima in caso di patteggiamento per i reati del Codice rosso e connessi obblighi informativi ed un obbligo di motivazione da parte del Giudice;
- l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliar nei casi in cui sussistano esigenze cautelari;
- un intervento sui benefici penitenziari per autori di reati da Codice Rosso;
- un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato,a seguito di concessione di misure premiali;
- un rafforzanebto degli obblighi formativi dei Magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- una estenzione alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “Codice Rosso” e di Femminicidio;
- l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel Codice Penale.
Inoltre,è previsto un aumento anche delle pene per il reato di maltrattamenti fino al 50% in base al quale“La pena è aumentata da un terzo alla metà se,nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi,oppure se il fatto è commesso come atto di discrimina zione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
Negli stessi casi,la pena è aumentata da un terzo a due terzi per quanto riguarda le minacce e il reato del c.d. “revenge porn”(ricatto sessuale).
Attualmente i reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da tre a sette anni,e la pena aumenta nel caso siano coinvolti minori, donne in stato di gravidanza o disabili.
E ancora. In base al nuovo DDL,il PM é obbligato a sentire la Vittima dei reati del Codice Rosso atteso che,in tali casi,tale audizione non è più delegabile alla Polizia Giudiziaria,ma diviene “obbligatoria”per il PM procedente.
Un’altra norma riguarda i Magistrati che,rafforzando gli oneri formativi,introduce l’obbligo per gli stessi di partecipare ad almeno uno specifico Corso tra quelli organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura,indipendentemente dalla appartenenza alle Sezioni specializzate in materia ovvero dalle funzioni ricoperte in ambito giudiziario.
Il DDL contiene altri rilevanti interventi che “limitano l’accesso dei responsabili ai benefici penitenziari per i reati di Codice Rosso”e invertono“l’ordine sulla presunzione di adeguatezza delle misure cautelari applicate per i reati più gravi”, il che significa che,nei casi in cui sussistano esigenze cautelari,é prevista la custodia in carcere.
Il provvedimento,all’esame del Senato,introduce pure una importante tempistica delle indagini,in linea con le modifiche apportate alla Legge del Codice Rosso,poiché “anche nei casi di tentato Femminicidio il Procuratore può revocare l’assegnazione per la tratta zione del procedimento se il PM non assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato,salvo diverse esigenze d’inchiesta” mentre l’ultimo articolo del DDL prevede anche una opportuna “priorità di valutazione da parte della Magistratura” dei procedimentiper i reati ridefiniti con le nuove sanzioni.
Una importante novità é costituita dall’avere ampliato il diritto della Vittima di violenza ad essere informata sullo stato del procedimento e sulla richiesta dell’eventuale patteggia mento avanzata dall’imputato laddove ’art.2 del DDL,apportando alcune modifiche al Codice di Rito inserendo all’art.90-bis,comma 1,dopo la lettera d) la seguente: “d-bis) “ha diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’art.444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2”.
In tal modo si ritiene che venga assicurata una maggiore tutela delle Vittime nei procedimenti per Femminicidio,del tentato Femminicidio e altri reati di violenza di genere attraverso la previsione di misure cautelari più severe,con la possibilità di arresti domiciliari o della custodia in carcere per il responsabile,in presenza di gravi indizi di colpevolezza nonché l’obbligo di comunicazione alle Vittime o ai loro familiari “quando al condannato o all’internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri bene fici analoghi che comportano l’uscita dall’Istituto carcerario”.
In definitiva,con la normativa in attesa di approvazione parlamentare si interviene,senza dubbio,con maggiore efficacia sulla delicata materia per stroncare con le nuove norme,un fenomeno criminoso che crea grave allarme sociale sempre maggiore.
- La Direttiva UE
L’intervento legislativo,in commento,si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul ma anche nel solco delle linee operative delineate dalla nuova Direttiva (UE) 1385/2024,in materia di violenza contro le donne, nonché,più in generale,delle Direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Come afferma la Dottrina prevalente (v.Riflessioni a margine di G. Caletti, K. Sum merer,Criminalizing Intimate Image Abuse,a Comparative Perspective,Oxford University Press, 2024),il 14 maggio 2024 è stata approvata la nuova Direttiva (UE) 2024/1385 per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, con lo scopo di rafforzare e armonizzare il contrasto e la prevenzione della violenza di gene re nelle legislazioni interne degli Stati Membri, perseguendo gli obiettivi comuni san citi dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011.
Con la nuova Direttiva la violenza di genere assurge a fenomeno transnazionale,come il terrorismo e la tratta di esseri umani,ed, in quanto tale,necessita di essere combat tuta su basi comuni.
Invero,gran parte del documento concerne il contrasto alla violenza online ed,in parti colare,il comportamento criminoso costituito dalla condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato.
La ratio della Direttiva è quella di prediligere,quale ambito primario di intervento, la violenza connessa all’uso delle moderne tecnologie dell’informazione e della comu nicazione(TIC),come chiaramente enunciato nel Considerando n. 17,ove si affferma che questi strumenti sono capaci di “amplificare in modo significativo la gravità dello impatto dannoso del reato”.
Quattro dei sei reati introdotti con la Direttiva sono infatti caratterizzati da una moda lità online dell’azione criminosa:la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato(art.5),lo stalking online(art.6),le molestie online (art.7),l’istigazione alla violenza o all’odio online (art. 8).
La necessità di intervenire su reati di genere perpetrati attraverso i moderni strumen ti informaticidi comunicazione deriva dalla riscontrata pericolosità di queste tecnolo gie,quali possibili strumenti offensivi capaci di rendere più agevole e rapida la com missione delle varie condotte crimonose ed amplificare l’offesa arrecata.
Pertanto,rientra in questi comportamenti che generano nuove “criminalità” la diffusio ne non consentita di immagini intime,attraverso i nuovi strumenti multimediali,in uso anche tra i più giovani,che non solo agevolano la divulgazio ne di queste immagini ma anche la loro creazione e manipolazione.
In effetti,all’art.5,che si occupa della “condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato”,il Legislatore Europeo prende in considerazione tutti questi aspetti affiancando,innanzitutto,alle “immagini” e ai “video”,la locuzione ampia e inde terminata di “analogo materiale”,in modo da coprire tutte le tipologie di supporto posto che il reato definito nella Direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale,ad esempio le immagini,fotografie e video,comprese le immagini sessuali e i clip video e audio.
Il materiale deve ritrarre “atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso di tale persona”anche se,tuttavia,la norma sembra circoscrivere il perimetro dell’incriminazione richiedendo che tali condotte,invero,“possano arrecare un grave danno”alla Vittima degli abusi”.
Sempre nella prospettiva di un contrasto ad ampio raggio e di anticipazione della tutela della Vittima,viene ritenuto un atto criminoso anche “la minaccia di diffondere tali immagini “al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso”.
L’ultimo comma del Considerando n.19 della Direttiva,richiama il bilanciamento dei diritti alla libertà di espressione,di informazione,delle arti e delle scienze,sollecitando gli Stati Membri a prevedere una esenzione da responsabilità nei casi in cui l’incrimi nazione confligga con tali diritti fondamentali.
A tale riguardo,nel Considerando n. 20,si aggiunge che la non punibilità dovrebbe concernere anche “il trattamento del materiale da parte delle Autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati,individuarli e indagare su di essi, e gli stessi Stati Membri dovrebbero poter esentare gli addetti dalla responsabilità in determinate circostanze,come nel caso,ad esempio,di linee di assistenza telefonica o su internet che trattano materiale per segnalare un reato alle Autorità”.
Infine,una parte importante della Direttiva è riservata all’assistenza alle Vittime,alla predisposizione di misure efficaci ed efficienti di protezione, che spesso costituiscono il vero vulnus del sistema-giustizia chiamato a tutelare le donne che denunciano, che chiedono aiuto.
Sul punto diventa fondamentale la semplificazione e la sicurezza delle modalità di segnalazione e denuncia,la formazione e la specializzazione del personale di Polizia giudiziario,psicologico,ecc.,adibito ad operare in questi contesti.
Non è secondaria,sempre nella prospettiva della tutela delle vittime, la predisposi zio- ne di misure efficaci e tempestive di rimozione del materiale online e di disabilita zione dell’accesso al medesimo,che é causa di vittimizzazione secondaria..
In buona sostanza, sono tutti argomenti su cui é intervenuto il Legislatore italiano con il provvedimento in commento,ora trasmesso all’approvazione del Parlamento.
- Conclusioni
L’Organismo Congressuale Forense (OCF),rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, ha accolto con favore il nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne, che introduce il reato autonomo di Femminicidio e rafforza le misure di protezione per le vittime poiché segna un avanzamento importante nella lotta alla violenza di genere, riconoscendo la peculiarità del Femminicidio come fenomeno sociale e giuridico che merita un inquadramento specifico nel Codice penale.
La tipizzazione di questo crimine garantisce una risposta più tempestiva ed efficace da parte della magistratura, ponendo la protezione delle vittime al centro del sistema giudiziario.
E’ apprezzabile,inoltre,l’introduzione di nuove garanzie procedurali,come l’audizione obbligatoria da parte del Pubblico Ministero su richiesta della vittima, e il rafforzamento delle misure cautelari,tra cui l’aumento della distanza minima nei divieti di avvicina mento. poiché tali strumenti contribuiscono a migliorare la sicurezza delle donne e a prevenire episodi di recidiva.
Secondo altre opinionimpiù scettiche,il DDL se,da un lato,risolve la controversia su cosa sia nei fatti un Femminicidio,dall’altro,non convince lo strumento adottato,atteso che non basta la misura punitiva ma appare necessario anche prevenire la violenza con una migliore prevenzione.
Peraltro,secondo lo stesso orientamento,nell’attuale Codice penale sono previste alcune aggravanti specifiche per l’omicidio di una donna solamente se il responsabile è legato alla vittima dal matrimonio o da un rapporto di parentela,per cui il nuovo reato non terrebbe più conto di vincoli di vario tipo tra vittima e omicida, ma andrebbe a conside rare il fatto che l’omicidio sia stato commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti.
Nondimeno,per tutelare le vittime occorre semplificare l’accesso alla Giustizia poiché l’iter delle denunce e dei processi è spesso troppo lungo e fonte di vittimizzazione scondaria.
Di recente,la stessa Corte EDU è intervenuta pesantemente sulla annosa questione ed ha emanato lo scorso 13 Febbraio una sentenza di condanna dell’Italia per i ritar di dei procedimenti penali relativi alla Violenza domestica (Ricorso n. 64066/19 – Causa P.P. c. Italia).
In particolare,la decisione verteva sull’accertamento della inefficacia delle indagini svolte e sul mancato rispetto delle garanzie procedurali da parte dell’Italia nei confronti delle Vittime in quanto le Autorità nazionali non avevano agito con la tempestività e la diligen za richieste dal caso né tenuto conto della specificità della violenza domestica con conseguente lesione dell’art.3 CEDU.
Secondo la Corte,incombe sugli Stati Membri l’obbligo di istituire e di far rispetta re efficacemente un sistema di repressione di tutte le forme di violenza domestica e di fornire sufficienti garanzie procedurali alle vittime,con una particolare dili genza nella gestione delle denunce, specie quando il caso è relativo a tale delitto.
In particolare,le Autorità nazionali devono tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità,sia morale,fisica e/o materiale,della Vittima e, in conseguen za,valutare la situazione il più rapidamente possibile.
La Corte,con un’ampia motivazione della decisione,deplora che,nello svolgimento della indagine penale,le Autorità non abbiano fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente con la conseguenza che l’autore del reato ha goduto di una totale impunità,grazie anche alla maturazione della prescrizione del reato allo stesso contestato dai Giudici.
Per contro,spetta allo Stato organizzare il proprio Sistema Giudiziario in modo tale da consentire ai propri Tribunali di soddisfare i requisiti della Convenzione anche in ragione della particolare gravità dei reati di violenza domestica,maltrattamenti e violenza sessuale.(Sic!!)
Secondo la Corte,è dovere dello Stato,non solo,combattere il sentimento di impunità di cui gli aggressori possono credere di godere, ma anche,preservare la fiducia e il sostegno dei cittadini nello Stato di diritto,in modo tale da impedire qualsiasi apparenza di tolle ranza o collusione rispetto agli atti di violenza.
Alla luce del monito rivolto dalla Corte EDU al Governo,occorre semplificare l’accesso alla Giustizia delle Vittime di tali odiosi reati vecchi e nuovi.
Inoltre,aiutare le donne vittime di violenza significa promuovere una formazione continua per gli operatori,dare sostegno alle case rifugio e garantire così la possibilità di una pro tezione “seria” come pure per le donne straniere occorre garantire l’accesso a un permes so di soggiorno “precario”,oltre al riconoscimento di servizi essenziali in tali casi,come la mediazione linguistica e la difesa legale.
Da ultimo. occorre attivare sostegni reali e restituire alla Comunità, anche attraverso le scuole, l’educazione all’affettività ed alla legalità,come da varie parti richiesto..
Per combattere queste nuove forme di violenza su basi comuni,tuttavia, si ritiene,in Dottrina,che il ricorso al diritto penale non sia sufficiente,anche perché esse trovano le proprie radici in stereotipi di genere,pregiudizi, espressioni “culturali” di discrimina zione che travalicano i confini nazionali e che non possono che essere affrontate par tendo dall’educazione delle nuove generazioni.
La prevenzione del Femminicidio e della violenza contro le donne è possibile e sta dando risultati importanti estendendo la prevenzione con cui si possono raggiun gere obiettivi più soddisfacenti,mentre l’inasprimento delle pene per i reati meno gravi ma altrettanto odiosi sanzionati dal Codice Rosso come pure la introduzione di uno specifico reato di Femminicidio,sanzionato con l’ergastolo sull’onda mediatica,cambierebbe di poco o nulla la situazione reale delle donne.
Nella Direttiva Europea,innanzi citata,la valorizzazione dell’aspetto preventivo è evi dente,laddove si chiede agli Stati Membri di implementare campagne di sensibiliz zazione per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, poten ziando nelle Scuole l’educazione alla sessualità,alle competenze socio-emotive e all’empatia,ma anche lo sviluppo di relazioni sane e rispettose del sesso debole.
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Una riflessione giuridica dell’Avvocato Pavone sul Femminicidio