Bari Metropolitana e la denuncia del Movimento Educatori e Pedagogisti di Puglia
Educatori contestano la restrizione dei servizi solo ai casi più gravi, invocando rispetto per la legge
Tensioni nel mondo della scuola barese per una recente comunicazione della Città Metropolitana riguardante l’assistenza specialistica agli studenti disabili.
Il Movimento Educatori Professionali e Pedagogisti di Puglia ha espresso forte disappunto per una direttiva che, a loro dire, limita l’accesso al servizio solo agli alunni con certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 della L.104/92).
La nota incriminata, firmata dal dirigente del Servizio Controllo Fenomeni Discriminatori e indirizzata alle segreterie degli istituti superiori di secondo grado di Bari, ha scatenato la reazione degli educatori. Questi, già provati da condizioni lavorative difficili, vedono in questa mossa una sfida diretta al loro impegno e un’ingiustizia nei confronti degli studenti con disabilità ‘meno grave’.
Il Movimento contesta con fermezza tale interpretazione, definendola arbitraria e priva di fondamento normativo sia regionale che nazionale. A loro avviso, si tratta di una grave discriminazione che lede i diritti e la dignità degli alunni disabili, escludendo la maggior parte di loro proprio dal servizio più importante per l’inclusione scolastica.
“L’art. 13, L.104/92, e l’art. 42 D.P.R. 617/77 non prevedono differenze di diritto tra il comma 1 e il comma 3 per l’accesso ai servizi di supporto educativo,” sottolinea il Movimento in una nota. “Queste leggi riconoscono una condizione di disabilità, con diversi livelli di gravità, ma pur sempre accertata dallo Stato.”
Il Movimento Educatori Professionali e Pedagogisti parla di un paradosso, con il servizio preposto al controllo delle discriminazioni che ne attua una all’interno della Legge 104, distinguendo tra alunni con handicap “meno grave” e “più grave”. Un atteggiamento definito “mancante di tatto” e potenzialmente stigmatizzante per i minori.
Pertanto, il Movimento ribadisce che tutti i minori rientranti nelle categorie dell’art. 3, commi 1 e 3, della L.104/92, devono ricevere l’assistenza educativa necessaria. Questa, precisano, non è un’attività didattica propria dell’insegnante di sostegno, ma un supporto materiale individualizzato per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, agevolandoli nelle loro necessità personali e sociali per una partecipazione completa alle attività formative.
Il fondamento normativo di tale servizio è individuato nell’art. 13 comma 3 della L. 104/92, che prevede “l’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap…”. A sostegno di questa interpretazione viene citato anche l’art. 2 della L.67/2006, che definisce “discriminazione indiretta” qualsiasi atto apparentemente neutro che metta una persona con disabilità in una posizione di svantaggio.
Il Movimento Educatori Professionali e Pedagogisti evidenzia come questa restrizione stia già avendo ripercussioni negative sui contratti di lavoro degli educatori, con tagli che mettono a rischio l’esistenza stessa del servizio e sminuiscono il ruolo educativo nella società. La decisione della Città Metropolitana di escludere gli alunni di cui al comma 1 viene vista come un’azione dannosa verso chi è già tanto svantaggiato.
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Bari Metropolitana e la denuncia del Movimento Educatori e Pedagogisti di Puglia