Bari – Autovelox sulla SS16, “solo approvato”: la giustizia dà ragione a un’automobilista

L’Autovelox sulla SS16 è “solo approvato”

Un automobilista vince il ricorso contro una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox “solo approvato” sulla SS16 a Bari. Il Giudice di Pace annulla la sanzione prefettizia citando la giurisprudenza sulla mancata omologazione.

Un dispositivo autovelox posizionato strategicamente lungo la trafficata Statale 16, la cui validità metrologica si limitava a una semplice “approvazione” ministeriale, senza aver ottenuto la più rigorosa “omologazione”, è finito al centro di una battaglia legale vinta da un automobilista. Il Giudice di Pace di Bari, dottoressa Nicoletta Palmieri, ha infatti accolto l’istanza presentata dal conducente, assistito con perizia dall’avvocato Roberto Iacovacci del Foro di Latina, decretando l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Bari in data 4 aprile 2022.

In una nota esplicativa, viene evidenziato come la “mancata omologazione del dispositivo” abbia rappresentato l’elemento “decisivo e assorbente ai fini della decisione” assunta dal magistrato barese. Nella motivazione che sorregge la sentenza, si legge un riferimento puntuale e inequivocabile alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di accertamento della velocità tramite apparecchiature elettroniche.

La Cassazione, con precedenti sentenze, ha infatti sancito l’illegittimità delle multe comminate sulla base di rilevazioni effettuate con strumenti che abbiano ottenuto la sola “approvazione” e non la più stringente “omologazione”. Il Supremo Collegio ha chiarito la distinzione ontologica tra i due procedimenti amministrativi, sottolineandone le diverse caratteristiche, la natura e le finalità intrinseche.

L'”omologazione ministeriale”, si precisa nella motivazione del Giudice di Pace, autorizza la riproduzione seriale di un prototipo che ha superato severi test di laboratorio, attribuendo la competenza per tale procedura al Ministero per lo Sviluppo Economico.

L'”approvazione”, di contro, si configura come un iter meno complesso, che non richiede una verifica comparativa del prototipo con standard tecnici ritenuti essenziali o con le specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di attuazione del Codice della Strada.

In virtù di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il Giudice di Pace di Bari ha ritenuto fondato il ricorso dell’automobilista, dichiarando illegittima la sanzione pecuniaria inflitta dalla Prefettura sulla scorta di una rilevazione effettuata con un autovelox privo della necessaria omologazione. Come logica conseguenza della soccombenza, la Prefettura di Bari è stata condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, per un ammontare complessivo di 543 euro. Questa sentenza potrebbe aprire un precedente significativo, incentivando altri automobilisti multati in circostanze analoghe a contestare le sanzioni ricevute.

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L’Autovelox sulla SS16 è “solo approvato”

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Elvira Zammarano

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