Ammonimento del Questore – confermato anche dal Tar – verso uno stalker solo potenzialmente violento

Ammonimento del Questore confermato anche dal Tar

Inviò 500 messaggi all’ex in due mesi, condotta ritenuta molesta anche senza violenza. La giustizia amministrativa convalida il provvedimento di ammonizione.

Un’incessante sequenza di circa cinquecento tra messaggi e telefonate in un arco temporale inferiore a due mesi. Un comportamento assillante che, pur in assenza di manifestazioni violente, necessita di un “avvertimento”. Con questa motivazione, il questore ha emesso un’ammonizione nei confronti di un uomo che non si rasseganava alla fine della relazione sentimentale con una donna che lo ha denunciato. Un provvedimento ora avallato anche dal Tribunale amministrativo regionale.

Nell’aprile 2024, la coppia aveva interrotto la relazione dopo circa quattro anni, ma per settimane l’uomo avrebbe “reiteratamente cercato un contatto e un incontro” con la sua ex. Un mese più tardi giunse l’ammonimento, impugnato dall’uomo dinanzi al Tar, il quale – come si evince dagli atti – “sosteneva che l’atteggiamento tenuto fosse unicamente finalizzato a mantenere rapporti civili con la precedente compagna, senza evidenziare profili aggressivi e senza integrare condotte minatorie o persecutorie”.

“L’uomo – scrivono i giudici nella sentenza – fornisce una sua personale interpretazione degli eventi, argomentando che nel copioso scambio di messaggi non vi è un singolo sms offensivo, persecutorio e intimidatorio da lui indirizzato alla donna; non emergono dichiarazioni testimoniali attestanti minacce e/o ingiurie; non risultano referti medici idonei a comprovare uno stato di ansia e di timore da parte della donna; non sussistono prove concrete di pedinamenti, minacce e ingiurie”.

Evidentemente, però “confonde la rilevanza penale delle condotte con il piano amministrativo rispetto al quale i medesimi fatti assumono significato – chiarisce il Tar – proprio per l’adozione di misure volte a scongiurare quelle degenerazioni che danneggerebbero ulteriormente la sfera individuale della persona molestata”.

Secondo i magistrati, in altre parole, è sufficiente “considerare anche solo il numero di conversazioni o di tentativi di contatto avviati e ricercati telefonicamente – anche tramite sms – tutti palesemente contrari alla volontà dell’altra parte, per privare di fondamento ogni ricostruzione alternativa dei fatti fornita dall’ammonito. Dunque, a legittimare la misura amministrativa adottata dal questore di Bari risulta ampiamente sufficiente la sovrabbondanza di messaggi e di telefonate in manifesta invasione della sfera personale della sua ex compagna”.

A corroborare tale ricostruzione vi sono anche diverse testimonianze e neppure l’uomo ha negato gli episodi che gli vengono attribuiti, limitandosi ad asserire che “l’unico scopo delle proprie azioni andrebbe individuato nella volontà di stabilire un rapporto civile” con la partner.

“Tuttavia, tale intenzione non trova riscontro nell’altra parte – rimarcano i giudici – mentre è invece chiaro come la donna gli abbia ripetutamente chiesto di non essere contattata, rappresentandogli anche esplicitamente di non avere alcuna intenzione di incontrarlo”.

Secondo il Tar, di conseguenza, “l’insistenza nell’effettuare chiamate e messaggi indesiderati, l’ostentazione da parte del ricorrente dei propri sentimenti e il tentativo, concretamente attuato e documentato, di voler forzatamente avere un incontro con la sua ex compagna, sono tutte circostanze che si rivelano idonee a generare stati di ansia e di turbamento nella vittima di molestia”.

Da qui la legittima decisione del questore di ammonire l’uomo, come “misura preventiva e con finalità dissuasiva” proprio per “evitare le possibili, connesse e ulteriori conseguenze di tipo amministrativo nonché quelle eventualmente anche di natura penale”.

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Elvira Zammarano

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