Gite scolastiche
La vicenda riapre inevitabilmente un interrogativo: qual è la reale responsabilità di un docente accompagnatore per l’incolumità dei propri studenti durante le gite scolastiche?
Tragico epilogo per una gita scolastica in Spagna: un allievo di diciotto anni è spirato alla fine di marzo, dopo tre giorni di ricovero ospedaliero. La triste vicenda ha spinto i familiari del ragazzo a presentare una formale denuncia presso la Procura di Nocera Inferiore, con l’obiettivo primario di fare piena luce sulle cause del decesso. L’istanza di accertamento di eventuali responsabilità ha immediatamente condotto all’apertura di un fascicolo d’inchiesta da parte degli inquirenti, focalizzato sulla scomparsa del giovane.
Stando a quanto riportato, il diciottenne aveva inizialmente accusato sintomi di natura febbrile, rendendo necessario un primo ricovero in un nosocomio spagnolo. Tuttavia, le sue condizioni si sono aggravate, tanto da richiedere il trasferimento in una struttura sanitaria più attrezzata. Malgrado l’impegno dei sanitari, il giovane è deceduto dopo tre giorni di degenza.
Ora, i genitori del ragazzo chiedono con forza che vengano chiariti tutti gli aspetti di questa dolorosa vicenda. Non si esclude, inoltre, che nei prossimi giorni possa essere disposta un’autopsia sul corpo del loro figlio, al fine di ottenere risposte definitive.
Parallelamente all’azione della magistratura, l’inchiesta ha visto l’iscrizione nel registro degli indagati di una docente che aveva il ruolo di accompagnatrice durante la gita. L’ipotesi di reato contestata è quella di abbandono di persona. Gli inquirenti hanno tenuto a precisare che tale iscrizione rappresenta un “atto dovuto”, una procedura standard necessaria per permettere al pubblico ministero di condurre tutti gli accertamenti ritenuti necessari per la completa ricostruzione degli eventi.
In un contesto così delicato, il Collegio docenti dell’istituto scolastico in cui insegna la professoressa coinvolta ha scelto di manifestare pubblicamente la propria solidarietà alla collega. Attraverso una lettera diffusa sul sito web della scuola, i docenti hanno espresso con fermezza la loro fiducia nella sua innocenza.
“Fiduciosi che la verità dimostrerà la sua innocenza”, hanno scritto i colleghi, rimarcando la professionalità e la dedizione che la docente ha sempre dimostrato sia nella cura quotidiana degli studenti sia nell’accompagnamento durante le attività didattiche esterne, agendo sempre “in linea con la missione educativa della scuola”.
Nella missiva, il corpo docente ha voluto ribadire con forza che ogni insegnante rappresenta un “professionista qualificato” nella tutela degli studenti, sia tra le mura scolastiche che durante le iniziative previste dal piano formativo. È stato inoltre sottolineato come la docente indagata abbia sempre agito con serietà e impegno, avendo come priorità il benessere fisico e psicologico degli alunni affidati alle sue cure. “Siamo certi del suo impegno come professionista e madre: lo vogliamo rimarcare ora e sempre”, si legge nel testo della lettera.
I docenti hanno poi posto l’accento sul valore fondamentale del “patto di corresponsabilità” esistente con le famiglie degli studenti, un accordo che trova nei viaggi d’istruzione una delle sue massime espressioni concrete. Pur esprimendo un profondo sentimento di dolore e sincera vicinanza alla famiglia colpita da questo lutto, la scuola ha voluto ribadire il proprio sostegno alla collega, manifestando la convinzione che “la verità dimostrerà che ha fatto tutto quello che si doveva e si poteva fare”.
Come è stato ricordato più volte, il docente che accompagna una classe in viaggio d’istruzione è responsabile della sicurezza e del benessere degli alunni per tutta la durata dell’esperienza, senza alcuna eccezione temporale. Infatti, i docenti hanno il preciso dovere di vigilare non solo sugli studenti, ma anche sui beni e sulle strutture che sono coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento del viaggio stesso.
A fornire indicazioni precise in merito è l’articolo 2047 del Codice Civile, integrato dall’articolo 61 della legge numero 312 dell’11 luglio 1980. Questa normativa stabilisce che la responsabilità patrimoniale del personale scolastico è limitata esclusivamente ai casi in cui venga accertato il dolo (la volontà di arrecare danno) o la colpa grave (una negligenza di portata significativa).
Questo significa, in termini pratici, che il docente è tenuto a: garantire una sorveglianza costante e attenta sugli studenti; adoperarsi per evitare danni a terzi o al patrimonio pubblico e privato; e a rispondere legalmente solo nel caso in cui venga dimostrata una sua negligenza grave o un comportamento intenzionalmente dannoso. Tuttavia, è importante sottolineare che, qualora un danno venisse causato direttamente dagli alunni, se il docente non fosse in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenirlo, potrebbe comunque essere chiamato a risponderne civilmente.
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