Pittoni: Una proposta concreta per il precariato nella scuola?

In tempo di concorsi che stanno falcidiando la categoria dei docenti precari, alcuni da decenni, la proposta del Sen. Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della Commissione Cultura al Senato, appare l’unica “luce in fondo al tunnel”.

Il senatore è impegnato da anni nella ricerca di una soluzione logica e legittima per il precariato nella Scuola pubblica italiana. La sua ultima proposta è quella di istituire un nuovo percorso abilitante per i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Quando si parla di docenti precari, troppo spesso, si sollevano polemiche un’eventuale   inserimento in ruolo senza concorso, ci si dimentica  che tali docenti vengono “utilizzati” dallo Stato italiano da decenni e si tratta, per la maggior parte, di personale altamente qualificato, specializzato e con decenni di esperienza.

Pare che, nel panorama politico attuale, solo il senatore Pittoni abbia piena contezza della situazione sotto tanti aspetti drammatica che vivono i docenti precari.

La proposta del senatore Pittoni, pienamente condivisibile e legittima prevede che al Pas possano accedere:

  • gli insegnanti precari non abilitati che insegnano nella scuola statale (seconda fascia GPS);
  • nelle paritarie (per carenza di docenti forniti di abilitazione) e nei centri IeFP, con anzianità di servizio pari o superiore a tre anni.

Critica è anche la situazione di migliaia di docenti precari di religione cattolica che, con il prossimo concorso, se non vi saranno correttivi (ed è molto improbabile che ciò non avvenga), si ritroveranno inoccupati dopo anni di precariato. Anche per loro, il senatore Pittoni aveva formulato una proposta per una procedura concorsuale equa e legittima  che, purtroppo, è stata boicottata dall’attuale governo.

Di seguito si riporta il testo della proposta PAS

EMENDAMENTO “PAS”

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria)

Art.1 –  All’articolo 15 del decreto legislativo13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relativa all’insegnamento è» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo»;

b) al comma 3, dopo le parole: «all’articolo 9, comma 1,» sono inserite le seguenti: «tenuti in anni alterni rispetto ai medesimi corsi riservati ai vincitori dei concorsi ordinari,» e dopo le parole: «presso una scuola» sono inserite le seguenti: «statale o»;

c) al comma 4, le parole: «in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all’articolo 3,» sono soppresse e dopo le parole: «fabbisogno delle scuole» sono inserite le seguenti: «statali e»;

d) al comma 5, le parole: «e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III» sono soppresse;

e) il comma 6 è abrogato;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».

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Avv. Cosimo Martino

1 commento su “Pittoni: Una proposta concreta per il precariato nella scuola?”

  1. La proposta Pittoni è conforme alla direttiva C.E. 70/99 + d.lgsl. 386/01; inoltre, unendo esperienza a formazione del corpo docente, è migliorativa rispetto gli anacronistici concorsoni. Infine il resto d’Europa non ha qiesto problemi di precariato, adottando sistemi di reclitamento simili al pas.

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