Tra le maggiori novità emerge l’inserimento dell’azione di classe nel codice di procedura civile; precedentemente la class action era disciplinata esclusivamente dal codice di consumo. Scompare, pertanto, ogni riferimento a consumatori e utenti, di conseguenza l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non a interessi collettivi). Legittimati a proporre l’azione non saranno solo i singoli cittadini, ma anche organizzazioni e associazioni relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. L’azione potrà essere esperita nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività e fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per la pubblica amministrazione.
Questi i tratti salienti della riforma:
- l’azione di classe potrà esperirsi per tutelare tutte le situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In sostanza, la proponibilità non sarà limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale, ma anche a quella extracontrattuale;
- La domanda potrà essere avanzata esclusivamente innanzi alla sezione specializzata del Tribunale in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta ; il procedimento sarà definito con sentenza;
- Il procedimento della nuova class action sarà articolato in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, di competenza del Tribunale delle imprese e l’ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe.
Relativamente all’adesione all’azione di classe, una volta accettata la richiesta si avranno 60 giorni di tempo per proporre altre class action in relazione agli stessi fatti: queste saranno che poi aggregate all’azione principale. La riforma prevede una doppia fase di adesione (c.d. opt-in): si potrà aderire all’azione di classe, non solo, nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione dell’ordinanza che ammette l’azione, ma anche in una fase successiva, ovvero dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il Tribunale, con la sentenza che accoglie l’azione, ad assegnare un termine per l’adesione. L’aderente non assumerà la qualità di parte, ma potrà accedere al fascicolo informatico e ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. Inoltre, qualora sia nominato un consulente tecnico d’ufficio, l’obbligo di anticipare le spese, l’acconto e il compenso a quest’ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto. Una disposizione che preoccupa, non poco, le imprese è quella che riconosce la c.d. quota lite ai rappresentanti della classe e ai difensori, ovvero un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento. Attendiamo di verificare i profili applicativi di questa importante riforma.