Negli Istituti scolastici, si ripropone ogni anno la questione della somministrazione di farmaci ad alunni che ne abbiano bisogno in modo regolare e in orario scolastico. Si accoglie, pertanto, positivamente la presentazione di un Protocollo di intesa Regione-Ufficio Scolastico sui farmaci a scuola. Il suddetto documento stabilisce, innanzitutto, che saranno i medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti a fare le specifiche sulla terapia farmacologica somministrabile in orario scolastico, con relative modalità di assunzione e conservazione dei farmaci. Orbene, fatta tale debita premessa, vale la pena sottolineare che linee guida del M.I.U.R sulla somministrazione dei farmaci agli alunni, in orario scolastico, esistono e da tempo, ma, forse, molti operatori del Comparto Scuola non ne sono edotti. Occorre far riferimento alle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti, appunto, le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute con la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.
Le suddette Linee guida stabiliscono che la somministrazione può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’Azienda sanitaria Locale territorialmente competente (art. 2) e vedono coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
- la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale
- la scuola (dirigente scolastico in primis, personale docente e ATA)
- i servizi sanitari (i medici di base e le Aziende Sanitarie competenti territorialmente)
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno)
Quindi, vediamo qual è la procedura da applicare nell’ipotesi in cui sia necessario somministrare farmaci agli alunni, in orario scolastico:
- (art. 4) richiesta formale avanzata dai genitori dell’alunno in questione, corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
- ricezione della richiesta da parte del dirigente scolastico il quale ha l’obbligo di:
- individuare il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizzare, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verificare la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.
Si deve specificare che il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione, il Dirigente scolastico può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di strada …). Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il Dirigente dovrà darne comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Vale la pena sottolineare che le Raccomandazioni, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo alla somministrazione dei farmaci, quindi, in mancanza di personale volontario e adeguatamente preparato, il dirigente scolastico dovrà individuare una soluzione alternativa. Pertanto, alla luce di quanto stabilito nelle suddette Raccomandazioni è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra detta somministrazione.