Quando si parla di infortuni all’interno delle Istituzioni scolastiche, nell’immaginario collettivo è quasi automatico il riferimento alla responsabilità di insegnanti e collaboratori, ma si disconosce quella che è, invece, la posizione di garanzia che il Dirigente scolastico riveste in materia. Il riferimento normativo circa i doveri organizzativi del Dirigente scolastico è rappresentato, fondamentalmente, dall’art. 25, D.Lgs. n. 165/2001, che prevede obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili. La questione della responsabilità dei soggetti che assolvono una funzione di garanzia all’interno degli enti scolastici nei confronti degli utenti, soprattutto minori di età, è oggi più che mai attuale. È, indubbiamente, necessario bilanciare le esigenze degli utenti e quelle della Scuola, sulla quale, sia di fatto che legalmente, incombe l’obbligo di tutelare l’integrità psico-fisica degli alunni. Si tratta, quindi, di contemperare due esigenze, quella della custodia e vigilanza degli alunni e quella di non esporre, oltremodo, l’amministrazione scolastica al rischio di una responsabilità risarcitoria, di tipo oggettivo. Dal punto di vista meramente giuridico, la responsabilità civile extracontrattuale dell’amministrazione scolastica per fatti concernenti i propri dipendenti attiene, da un lato, all’omissione rispetto l’obbligo di vigilanza sugli alunni minori ex artt. 2047, 2048 c.c. e, dall’altro, all’omissione rispetto agli obblighi di controllo e di custodia ex artt. 2043 e 2051 c.c., Dalla precipua analisi dei compiti afferenti il capo d’Istituto ex art. 25 Dlgs. N. 165/2001, non si rinvengono specifici compiti di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi relativi alle attività degli operatori scolastici. Quindi il compito e dunque la responsabilità del Dirigente scolastico si sostanza principalmente nell’eliminazione della fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua spettanza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui cui gli stessi ricadono. Il dirigente scolastico sarà così responsabile sia ex art 2043 c.c. per omessa vigilanza, sia ex art 2051 c.c., in tutti quei casi di omesso controllo su cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danni al personale della Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano i locali scolastici. La violazione delle norme sopramenzionate, espone l’Istituzione Scolastica e lo stesso Dirigente a responsabilità diretta (culpa in organizzando). Sarà dunque l’Amministrazione stessa chiamata a risarcire il danno, fatta salva l’azione di regresso laddove venga accertato dolo o colpa grave su chi abbia direttamente cagionato l’evento dannoso. Inoltre, il controllo e dunque la responsabilità del Dirigente scolastico deve esplicarsi in modo inversamente proporzionale rispetto all’età dell’alunno; in modo tale che più il discente cresce e meno necessita la costante presenza del suo “controllore”, più il discente è in tenera età, maggiore sarà la responsabilità del Dirigente scolastico.