Facciamo chiarezza sui permessi retribuiti a Scuola

Ogni anno scolastico si presenta il problema relativo alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti e del “presunto” potere discrezionale dei dirigenti scolastici in ordine alla concessione o meno degli stessi. Il permesso per motivi personali o familiari era già espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola/2007. Nel nuovo CCNL nulla è cambiato in ordine al diritto di fruizione dei tre giorni di permesso retribuito, anzi il nuovo CCNL 2016/2018 ha previsto ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche che rientrano nel computo della malattia,  ma senza le penalizzazioni considerate per la malattia breve e, inoltre, ha chiarito che i permessi della legge 53/00 (3 giorni l’anno per gravi motivi, ma non retribuiti) sono aggiuntivi rispetto ai tre giorni per motivi personali o familiari, retribuiti. Gli stessi permessi possono essere fruiti dai supplenti e, altresì, dagli incaricati annuali, ma non sono retribuiti. Più precisamente, l’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola dice che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Il permesso per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto potestativo  del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica. La norma infatti riconosce al lavoratore uno specifico diritto alla fruizione dei permessi per motivi familiari o personali, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali. Inoltre, il Dirigente non può in nessun caso rifiutare il permesso ritenendo futili i motivi a supporto della richiesta. Non compete infatti all’Amministrazione ritenere “validi” o meno i motivi personali o familiari indicati genericamente dal dipendente. Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del dipendente, l’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.Tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni che attengono  al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente  di particolare rilievo  e che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro. Ma vi è di più, a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000 che indica che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Di conseguenza per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza e, quindi,  non ha l’obbligo di documentare,  certificare, specificare dettagliatamente  i motivi; di contro l’Amministrazione non può richiedere ulteriori giustificazioni, chiarimenti o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso. In sostanza, il dipendente potrà indicare come motivo nella domanda di permesso retribuito “motivi strettamente familiari /personali inerenti il proprio nucleo familiare/la tutela della propria persona /della salute di un membro della propria famiglia”, senza necessità di ulteriori specificazioni. Ciò, in quanto, si tratta di un diritto  irrinunciabile (nel senso che il dipendente non può rinunciarvi contrattualmente né essere costretto a rinunciarvi) ed insindacabile, esplicitamente riconosciuto dal CCNL e per l’esercizio del quale non sono indicati casi tassativi né è prevista alcuna discrezionalità da parte del Dirigente scolastico. Se sorgono motivi per chiedere il permesso retribuito, occorre utilizzare i moduli della scuola e far protocollare la domanda. Va detto, inoltre, che il CCNL non prevede un termine per  la richiesta del permesso retribuito per motivi personali e/o familiari, nel senso che,  se i motivi si presentano durante la notte o la mattina prima di andare a scuola, sarà sufficiente  telefonare in segreteria e comunicare la necessità di richiedere un permesso retribuito e al rientro a scuola, occorrerà compilare il modulo cartaceo. Alla richiesta non può essere, in nessun caso, opposto un rifiuto, ma nell’ipotesi che ciò accada è diritto del dipendente ottenere che il rifiuto sia comunicato per iscritto. Ciò consentirà di aprire immediatamente una vertenza sindacale, vinta in partenza. Come ha avuto modo di chiarire anche la Corte dei Conti, le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni che attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415). Il dipendente, quindi, può autocertificare il permesso con  motivazioni generiche e le più diverse:  in ogni caso non esiste possibilità di diniego. A sgombrare il campo da ogni dubbio circa la  non necessaria indicazione specifica e/o dettagliata dei motivi a fondamento della richiesta, sulla natura del permesso e sul suo contenuto potestativo, non dipendente da un atto discrezionale del datore di lavoro  così come dell’inesistenza di alcuna discrezionalità del D.S.  si sono espressi, tra gli altri,  il Tribunale di Rimini (14/11/2001) e la Cassazione, Sez. Lav., n. 11573 del 1997 e n. 16207 del 2008. Ancora, nel 2001 il Giudice del Lavoro di Terni si esprimeva in questi termini: “…Trattasi in sostanza di un diritto del lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in considerazione del limitato periodo e pertanto la semplice , documentata con autocertificazione, comporta la concessione del permesso. Nell’interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quando si riferisce a motivi “personali” non specificando altro dato o contenuto”(ex plurimis si possono citare, ancora,  Tribunale di Monza, Sentenza n. 288 del 12 maggio 2011,   Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 309 del 4 aprile 2012, Tribunale di Potenza, Sentenza n.544 del 4 ottobre 2013). Pertanto, si deve concludere, che sia ai sensi del CCNL che alla luce dell’unanime giurisprudenza del Lavoro e della Cassazione che il controllo formale del  D.S. si sostanzia esclusivamente nell’accertamento della presentazione della domanda cartacea presso la segreteria scolastica.

 

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Avv. Cosimo Martino

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