Una rilevazione dell’autovelox può dirsi affidabile e veritiera, solo se nel verbale, oltre alla verifica originaria, riporta anche la revisione periodica dell’apparecchiatura. In questi giorni, è stata pubblicata l’ordinanza n. 22889/18 della Corte Costituzionale, che ha fatto finalmente chiarezza e reso certo un diritto sacrosanto dei cittadini, già espresso nella sentenza n.113/2015. Troppe sanzioni irrogate rispetto a tanti verbali che potrebbero essere dichiarati nulli per mancanza delle suddette revisioni. Tutto nasce dalla contestazione di un cittadino contro un comune abruzzese che lo aveva multato per eccesso di velocità su un tratto di strada, il cui limite era di 50 km/orari. Nel verbale non veniva menzionata alcuna taratura periodica dello strumento di rilevazione, ragion per cui i giudici del tribunale di Chieti hanno ritenuto di dover respingere il ricorso che l’amministrazione comunale aveva nel frattempo mosso verso il cittadino. Il Tribunale, infatti, ha accolto totalmente le rimostranze dell’automobilista, facendo riferimento al principio della Corte Costituzionale che afferma testualmente che – la taratura dell’apparecchiatura risulta necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.